Art. 1.

      1. La disposizione dell'articolo 155, quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche ai direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.